STATUTO
Art. 1) Costituzione e denominazione.
E’ costituita l’associazione “ TRIUMPH TR ROMAN CLUB”, ente non commerciale, senza scopo di lucro, costituito a tempo indeterminato, con sede in Roma
Riunisce i cultori della Motorizzazione Storica che sono ammessi ad esserne soci ai sensi del successivo art. 3).
Art. 2) Scopi.
Scopi del club sono quelli di perseguire le finalità dell’interesse generale della Motorizzazione Storica, anche secondo le direttive dell’ASI che si impegna a rispettare.
A tal fine l’Associazione svolgerà tutte le attività utili per dare la possibilità ai soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell’acquisto, nel restauro e conservazione di detti veicoli.
L’Associazione organizzerà manifestazioni, raduni, convegni, fiere, esposizioni e quant’altro possa contribuire per il raggiungimento degli scopi suddetti. Dette attività potranno anche essere svolte nell’ambito e sotto l’osservanza dei regolamenti dell’ASI e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all’estero, organizzate da altri enti.
Art. 3) Iscrizioni.
L’associazione si otterrà a seguito di presentazione di apposita domanda, accompagnata dalla quota sociale corredata dalla firma di presentazione di almeno un socio. L’associazione diventa operante a seguito dell’approvazione della stessa da parte del C.D.
I Soci hanno diritto ad usufruire di tutti i benefici derivanti dal loro stato di soci dell’Associazione e di tesserati ASI nel momento in cui la stessa avrà i requisiti e otterrà la federazione all’ASI, nonchè a partecipare alle manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative.
Art. 4) Vincoli associativi.
Il vincolo associativo è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi: per volontarie dimissioni, per morte, per esclusione, per scioglimento dell’Associazione.
L’esclusione è pronunciata insindacabilmente e inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, (ove nominato), allorchè il socio abbia gravemente violato i regolamenti del Club o abbia mancato ai più elementari principi dell’associazione, ovvero con qualunque comportamento, possa in qualche modo aver disonorato l’Associazione.
Art. 5) Minori.
Possono partecipare alla vita del Club, senza acquisire la posizione di soci, i soggetti che non hanno ancora compiuto i 18 anni, che abbiano rapporti parentali con Soci del sodalizio, i quali se ne assumono espressa responsabilità ed ogni effetto.
Art. 6) Soci onorari e benemeriti.
L’Assemblea può assegnare a titolo onorifico, a persone fisiche od enti, le qualifiche di:
a) onorario: a coloro che abbiano svolto e svolgano attività di eccezionale rilievo nell’interesse della motorizzazione storica;
b) benemerito: a coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi statutari.
Tali qualifiche non comporteranno per il soggetto investito, l’acquisizione della qualità di socio.
Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte o per scioglimento dell’associazione: le quote non sono rivalutabili.
Art. 7) Quote associative.
le quote sociali annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, devono essere versate entro il 28 febbraio, presso la Segreteria dell’Associazione. I soci che siano in arretrato di oltre tre mesi nel pagamento della quota sociale, possono incorrere nel provvedimento di declaratoria di decadenza del vincolo associativo, pronunciato dal Consiglio Direttivo.
Art. 8) Dimissioni.
I soci che desiderino rassegnare le dimissioni debbono darne notizia per lettera raccomandata o via e.mail al Segretario del Club prima del 31 Dicembre di ogni anno, non essendo ritenuta valida manifestazione di dimissioni, la mancata corresponsione delle quote.
Art. 9) Organi dell’Associazione.
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
e) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 10) Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale; ciascuno di essi dispone di un solo voto.
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:
a) approva il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo annuale;
b) elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri tra tutti i soci;
c) fissa le direttive generali ed organizzative dell’attività dell’Associazione;
d) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell’Assemblea, sia richiesta l’iscrizione all’Ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 10 (dieci) soci aventi titolo a partecipare all’Assemblea;
e) delibera sugli altri argomenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.
Art. 11) Convocazione Assemblea dei soci.
L’Assemblea dei soci si riunisce, in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascuno anno, allo scopo di approvare il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell’articolo precedente.
Si riunisce, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto.
L’Assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta l’anno.
E’ espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonchè la libera eleggibilità, ad esser componenti degli organi dell’Associazione, di tutti i soci.
Tutte le cariche dell’Associazione sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.
Art. 12) L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante una convocazione spedita per posta o via e.mail ad ogni socio almeno 15 giorni prima di quello fissato.
La comunicazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l’ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi almeno tre ore dopo, quella fissata per la prima convocazione, oltre agli altri casi previsti nello Statuto.
Art. 13) L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Per le votazioni non sono ammesse le deleghe.
Art. 14) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano di età o, in mancanza di questi, da uno dei propri componenti nominato dall’Assemblea stessa.
Funge da Segretario dell’Assemblea, il Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, un socio designato all’uopo dal Presidente dell’Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri ed un numero massimo di sette membri compreso il Presidente eletto dell’Assemblea, numero in ogni caso dispari che viene determinato dall’Assemblea ordinaria dei Soci.
L’Assemblea procede all’elezione dei membri che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
Possono essere eletti Consiglieri tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione, ed in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
I soci che intendono presentarsi alla carica del Consigliere, devono presentare regolare candidatura alla segretaria dell’Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea indetta per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Art. 16) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti almeno un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, questi due ultimi anche tra soggetti esterni al Consiglio. Il Tesoriere può anche fungere da Segretario e viceversa.
Art. 17) Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) predispone i regolamenti di carattere generale ed in particolare quello riguardante lo svolgimento delle manifestazioni.
b) Nomina le Commissioni istituite per la propria organizzazione e per qualunque altra incombenza utile al raggiungimento degli scopi sociali.
c) Delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea;
d) Formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei Soci;
e) Predispone i Rendiconti consuntivi e preventivi, con le relazioni da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
Art. 18) Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con avviso scritto, spedito a tutti i suoi componenti per posta o via e.mail almeno tre giorni liberi, prima di quello della sua riunione.
Per la validità dell’adunanza del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno la metà, più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza dei voti ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
In caso di urgente necessità l’adunanza potrà essere indetta senza formalità di convocazione, ma in tal caso per essere valida l’adunanza stessa, occorrerà la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Art. 19) I Consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo cause di forza maggiore, decadranno dalla loro carica.
Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo, subentreranno nell’ordine i primi esclusi, in base al numero dei voti che hanno ricevuto.
Questi ultimi rimarranno in carica sino alla scadenza del quadriennio, e potranno essere rieletti.
PRESIDENTE
Art. 20) Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo: si intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statutari, ivi compresa l’apertura di conti correnti postali e bancari, con facoltà di delegare temporaneamente ad altri soggetti l’esercizio di tali poteri.
In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente più anziano di età oppure da quello designato dal Presidente.
Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia a componenti del Consiglio Direttivo, sia a soci ordinari.
I soci che intendono presentarsi alla carica di Presidente, devono presentare regolare candidatura alla segretaria dell’Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea indetta per l’elezione del Presidente.
AMMINISTRAZIONE
Art. 21) Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci e qualunque entrata non costituente reddito, costituiscono le disponibilità necessarie per provvedere al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione in base ai predisposti rendiconti preventivi. I fondi occorrenti alla gestione ordinaria sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo; comunque, al fine di contenere le spese e gli oneri bancari, l’apertura di conti correnti bancari o postali sarà necessaria quando la giacenza media, nell’arco di sei mesi, supera la somma di 2.000,00 euro.
I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario in forza di espressa delega rilasciata dal Presidente, o dal Tesoriere se è persona diversa dal Segretario.
Art. 22) L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia col primo Gennaio e termina con il trentuno Dicembre di ogni anno.
Per la gestione sociale è compilato dal Tesoriere, un apposito rendiconto di previsione approvato dal Consiglio, prima di esser sottoposto alla delibera della Assemblea.
Tale rendiconto è annuale e corrisponde alla durata dell’esercizio finanziario.
Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti della disponibilità effettiva.
Art. 23) Il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 dicembre di ciascuno anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti (ove nominato), deve essere depositato presso la direzione dell’Associazione a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea, nella quale la stessa è chiamata a deliberare sul bilancio.
Art. 24) I beni immobili di cui l’Associazione divenisse proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo, costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali.
Il Consiglio Direttivo disporrà le forme di investimento dei fondi disponibili.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
REVISORE DEI CONTI
Art. 25) Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Collegio composto di tre Revisori nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Essi hanno il libero accesso alla intera contabilità dell’Associazione in ogni tempo: in ogni caso dovranno effettuare una verifica completa della situazione economico-finanziaria con cadenza trimestrale. Ove emergano irregolarità sono tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea dei Soci, al pari di quei casi nei quali si registra l’impossibilità e/o inerzia dell’organo naturalmente competente.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 26) L’Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Probiviri, che dura in carica 4 (quattro) anni solari in coincidenza con il Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea con le stesse modalità seguite per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Essi nomineranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri i soci del club che abbiano compiuto il 50° anno di età e che non rivestano altre cariche all’interno del club.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 27) L’Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell’Ente, che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero potrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, fatte salve future, diverse disposizioni di legge.
Art. 28) I Revisori dei Conti in carta al momento della messa in liquidazione, esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
DISPOSIZIONE FINALE
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Art. 29) Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da un decimo della totalità dei soci aventi diritto di voto.
Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente, il quale entro trenta giorni deve convocare l’Assemblea affinchè deliberi sulle proposte.
Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l’intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritti di voto e il voto favorevole di due terzi più uno degli intervenuti.
Art. 30): Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto o riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali e dei servizi riservati ai soci, si provvede con appositi regolamenti, o ai sensi del c.c.